Casella di testo: Sito ufficiale del Comune di Rometta (ME)

Casella di testo: Rometta

Casella di testo: Art.1
La comunità
1. Il Comune rappresenta la comunità di Rometta, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune tutela i valori sociali e culturali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazionismo di volontariato e salvaguardia il patrimonio storico-artistico ed ambientale proteggendo l'integrità del territorio, flora e fauna.
3. Il Comune sensibilizza e valorizza i valori culturali custoditi dalla comunità anche attraverso manifestazioni culturali.
4. Il Comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità promovendone lo sviluppo turistico, economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.
 
 
Art.2
Lo stemma
 
1 Il Comune ha il proprio gonfalone e stemma rappresentati da una figura di tre Torri con il campo diviso in due spazi verticali distinti ognuno da due corone: il rosso ed il giallo. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
 
 
Art.3
Territorio e sede
1. Il Comune è composto dai centri abitati di: Rometta, Rometta Marea, Gimello, S. Andrea, S. Domenica, S. Cono, Sottocastello, Rapano, Scalone, Oliveto, Filari, Lorenti, Pantano e Conduri.
2. Il Comune ha la sua sede legale in Rometta, piazza Margherita ed una sede amministrativa delegata nella frazione di Rometta Marea.
3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede legale del Comune o in altra sede laddove se ne ravvedano le necessità opportune di ordine amministrativo.
 
Art.4
Scopi
1. Il presente statuto, adottato dal Comune di Rometta nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente, determina le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, della partecipazione popolare, dell’accesso dei cittadini all’informazione ed ai procedimenti amministrativi.
 
Art.5
Regolamenti
1. Il Comune adotterà i seguenti regolamenti nel rispetto delle leggi statali e regionali:
a) organizzazione e funzionamento degli istituti di partecipazione, artt. 6 e 7/142;
b) regolamento generale della formazione e funzionamento delle commissioni comunali, art. 1, comma 1, lettera e) n. 48/91;
c) funzionamento del consiglio comunale e della giunta;
d) organizzazione a funzionamento degli uffici e del personale artt. 51/142;
e) di contabilità e di gestione, artt. 54, 55 e 57/142;
f) regolamento edilizio regolato per legge;
g) regolamento per la concessione di provvidenze di natura economica erogate dal Comune;
h) regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.
2. Per il funzionamento e l’organizzazione del personale e degli uffici, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di contabilità e per la disciplina dei contratti dell’ente, si avvalerà di una speciale commissione così composta: dal sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale, dai responsabili dei vari settori organizzativi e da tre consiglieri, di cui uno scelto nella minoranza, eletti dal consiglio comunale.
Art.6
Partecipazione popolare
1. Il Comune, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e di autonomia amministrativa, valorizza ogni forma di associazionismo libero purché non abbia scopi di lucro o politici.
2. Nei rapporti con gli organismi associativi, il Comune privilegerà tutte quelle iniziative utili per il progresso civile della comunità romettese e nel rispetto dei valori che la comunità stessa ed il suo territorio esprimono.
 
 
Art.7
Pubblicità – Proposte
1. Tutti gli atti amministrativi a carattere generale devono, prima della loro discussione in consiglio comunale, essere pubblicizzate nelle linee fondamentali tramite manifesti murali da affiggersi in tutti i centri abitati del Comune e a discrezione del sindaco possono prevedersi anche incontri pubblici su basi di quartiere o frazione.
2. Tutte le iniziative che il cittadino singolo o associato intende proporre in alternativa a quella proposta dal Comune, devono essere presentate per iscritto entro i termini indicati nella pubblicità e recare la firma autenticata a termini di legge dal proponente.
3. Nelle iniziative presentate devono essere indicate dal proponente, in forma analitica, tutte le fonti normative di leggi, in atto in vigore nella Regione Sicilia, alle quali la proposta stessa si rifà per la sua legittimità amministrativa.
 
Art.8
Petizioni - Modalità 
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni o proposte, al Comune per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi esclusivamente collettivi.
2. Le petizioni, le istanze così come le proposte debbono portare, pena la loro esclusione dall’essere esaminate, la firma legalizzata del richiedente.
3. Al loro esame provvede improrogabilmente la giunta comunale, entro trenta giorni dalla loro presentazione previo accertamento da parte degli uffici comunali sulla veridicità del documento
 
Art.9
Referendum
1. Sono ammessi referendum consultivi sugli atti amministrativi generali di esclusiva competenza locale ad iniziativa di un numero di residenti non inferiore ad 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del primo gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. Ad iniziativa del consiglio comunale occorre la votazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri eletti ed in possesso delle loro funzioni.
2. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. Per le modalità di presentazione delle firme e per lo svolgimento dei referendum, lo statuto recepisce le norme dettate dalle vigenti leggi in materia di referendum.
4. Hanno diritto a partecipare alla consultazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
b) personale del Comune e dell’azienda municipalizzata;
c) regolamento interno del consiglio comunale;
d) bilanci, finanza, tributi, materie istituzionali e contabilità;
e) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge
f) oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;
g) pareri richiesti da disposizioni di legge.
 
Art.10
Accesso atti amministrativi
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione in conformità a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio delle copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti e detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. L’inosservanza di quanto indicato nei precedenti comma del presente articolo comporta, nei casi più gravi, responsabilità dell’amministrazione e dei funzionari responsabili del procedimento di richiesta informazione, con diritto al risarcimento del danno anche per gli interessi lesi.
 
Art.11
Principi generali
 
Il Comune garantisce e tutela l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni previa richiesta motivata ed autorizzata dal sindaco.
 
 
Art.12
Albo comunale associazioni volontariato
 
Il Comune di Rometta istituisce l’albo comunale delle associazioni di volontariato che operano sul territorio della comunità.
 
Art.13
Accesso informazioni
 
Il Comune assicura il diritto dei cittadini, singoli o associati, di accedere alle informazioni di carattere generale di cui è in possesso l’amministrazione ad esclusione di quelle che riguardano i casi previsti dall’art. 10, comma 1 del presente statuto.
 
 
Art.14
Unione italiana ciechi
L’Unione italiana ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi della legge n. 1047/47 e del D.P.R. n. 1919/78. Nell’ambito di tali prerogative l’Unione italiana ciechi:
a) partecipa con propria rappresentanza alle consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi similari, laddove essi esistano;
b) esprime parere, su richiesta dell’ente locale, sulle proposte di deliberazione e nei procedimenti amministrativi mirati all’emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;
c) esprime parere nei procedimenti per l’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
d) presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessi collettivi dei ciechi;
e) esercita tutte le altre facoltà previste dalla legge n. 142/90 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, dal presente statuto, dal regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.
 
 
 
 
 
 
Gli Artt.15, 16, 17 e 18, riguardanti la figura del Difensore Civico, sono stati abrogati dal Consiglio Comunale.
 
 
Art.19
Il diritto di udienza
1. I cittadini, le associazioni costituite, i comitati ed altri organismi che rappresentano gli interessi di fasce sociali culturali ed economiche della comunità locale, possono avvalersi del diritto di udienza per portare a conoscenza direttamente le questioni di carattere collettivo al Comune.
2. La richiesta dell’esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto, con indicazione della questione, oggetto della trattazione, e sottoscritta da almeno venti cittadini, residenti e non.
3. Il diritto di udienza è garantito attraverso l’udienza dei richiedenti da parte del sindaco o suo delegato nella casa municipale.
 
 
Art.20
Forme di gestione
1. Il consiglio comunale disciplina la materia dei servizi.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dall’art. 22 della legge n. 142/90:
a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda speciale;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; 
d) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
e) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali o culturali (biblioteca, musei, auditorium etc.) senza rilevanza imprenditoriale.
4. Il Comune, fra le varie forme di erogazione dei servizi, individua anche la possibilità di risolverli con l’adesione all’area metropolitana.
 
 
Art.21
Disposizioni
1. Il consiglio comunale sceglie la forma di gestione del relativo servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme indicate al precedente articolo ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio.
2. Ogni anno il sindaco presenta al consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo una relazione sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei cittadini.
 
 
Art.22
L’azienda speciale
1. L’azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. E’ amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che elegge nella stessa seduta il presidente tra i cinque eletti.
3. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, nomina un direttore che abbia diploma di laurea, al quale competerà la responsabilità della gestione dell’azienda. La rappresentanza legale dell’azienda spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
4. Sia gli amministratori che il presidente sono scelti al di fuori del consiglio comunale ed i criteri di scelta saranno determinati nello statuto e nel regolamento relativo.
5. Non possono essere amministratori coloro che nella legislazione precedente hanno svolto le funzioni di consiglieri, assessori o sindaco.
6. Non possono svolgere le funzioni di amministratore coloro che hanno qualsiasi procedimento penale in corso, in qualsiasi grado esso si trovi, per tutti i reati contro la pubblica amministrazione.
7. La votazione per l’elezione degli amministratori si effettua con il voto limitato ad uno.
8. Con la prima elezione a suffragio popolare del sindaco, le prerogative spettanti al consiglio comunale di cui al comma 2 del presente articolo, vengono assunte direttamente dal sindaco. Il sindaco non può nominare rappresentanti presso aziende il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado. 
9. L’azienda opera con criteri di imprenditorialità con l’obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. L’azienda è collegata al Comune mediante una serie di rapporti che si concretizzano in attività dirette: - al conferimento del capitale di dotazione; - alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell’azienda; - all’approvazione degli atti fondamentali dell’azienda da parte del consiglio comunale; - all’esercizio della vigilanza sull’azienda; - alla verifica dei risultati della gestione; - alla copertura di eventuali costi sociali.
 
 
Art.23
Revoca amministratori
1. Il consiglio comunale può revocare gli amministratori nei casi tassativi indicati nello statuto dell’azienda.
2. Con la prima elezione a suffragio popolare del sindaco, la revoca di cui al precedente comma spetta al sindaco.
3. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso le aziende anche prima della scadenza del relativo incarico.
 
 
Art.24
Revisione
 
Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’azienda speciale.
 
 
Art.25
Concessione a terzi
1. Il consiglio comunale può affidare la gestione dei servizi in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni che non abbiano fini di lucro, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. Come modalità di gara si può fare ricorso alla trattativa privata solo nei casi oggettivamente urgenti e necessari e per importi che non trovino convenienza economica per l’amministrazione nell’indire una gara diversa.
 
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Casella di testo: STATUTO
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