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IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TRIBUTI
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/04/2007 sulla determinazione delle aliquote, delle riduzioni e detrazioni per abitazione principale per l’anno 2007; Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. attualmente in vigore;
R E N D E N O T O
A decorrere dal 2008 e dunque con effetti già dal prossimo pagamento del 16.6.2008, ai sensi dell’art. 1 D.L. 93/2008 è prevista l’esenzione ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quest'ultima intesa come tale se rappresenta la residenza anagrafica del soggetto passivo; È riconosciuta l'esenzione anche alle eventuali pertinenze, benché distintamente accatastate, in quanto, come dispone l'art. 817 c.c., per loro natura le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale. A beneficiare dell'esenzione ICI saranno tutte le abitazioni principali, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, abitazioni di tipo signorile, A8, abitazioni in ville, e A9, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico. L'esenzione dal versamento dell'imposta è riconosciuta inoltre nei seguenti casi, previsti rispettivamente dal comma 3-bis dell'art 6 e dal comma 4 dell'art. 8 del decreto 504/1992: -La casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; -Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità. Beneficiano inoltre dell'esenzione le abitazioni assimilate dal Comune a quelle principali mediante regolamento vigente alla data del 29.5.2008 (Art.17 Regolamento Comunale - Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I grado, residenti nell’immobile- Previa dichiarazione da presentare entro i termini di versamento della rata di acconto Ici – 16 giugno 2008)
ALIQUOTE ANNO 2008
CONFERMATI PER L’ANNO 2008 VALORI MEDI AREE EDIFICABILI STABILITI PER ANNO 2007 CON ADEGUAMENTO INDICE ISTAT.
SCADENZE
VERSAMENTI
MODALITA’ DI VERSAMENTO
DICHIARAZIONI
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