ROMETTA                     

ARCHIVIO STORICO DEI PELORITANI

 98043 Rometta (ME), Via Federico II di Svevia - Tel. 090 9925226 - fax 090 9924582   culturarometta@hotmail.it   

    Home                   

 La soppresione dei Monasteri.

 

Atto d'affrancamento

_____________________________

Pagine d'archivio:

E la Badessa da scacco al Principe di Spadafora

La Chiesa locale contro la Legge eversiva del Regno d'Italia

Marinai morti sulle spiagge di Rometta Marea: 21 maggio 1943

Cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

 

 

       Nel contesto della formazione dello Stato italiano, alla fine del secolo diciannovesimo le nuove teorie liberali e la nascente concezione laica dello Stato portarono alla emanazione prima nel Regno di Sardegna e Piemonte, e poi nel Regno d’Italia via via costituitosi, di una serie di norme conosciute nel loro insieme come “legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico”. Con tali norme, che soppressero gli ordini religiosi e altri enti ecclesiastici incamerandone i beni, si volle restituire alla libera circolazione nel mercato l’ingente patrimonio accumulato nel corso del tempo dagli ordini religiosi, che aveva dato vita al fenomeno della c.d. manomorta.
     A differenza di quanto avvenne in altri paesi europei in cui lo Stato incamerò direttamente i beni degli enti soppressi, nel Regno d’Italia l’enorme patrimonio acquisito fu affidato ad un ente distinto dallo Stato e dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, denominato dal 1866 Fondo per il Culto. In tal modo si volle rispettare il principio della separazione tra Stato e Chiesa e nel contempo non far gravare sul bilancio del giovane Regno le spese del mantenimento del clero.
     Il Fondo conservò presso di se la proprietà degli edifici sacri aperti al culto ritenuti necessari alle esigenze spirituali della popolazione, e parte dei complessi conventuali annessi a tali edifici, perché strettamente connessi con le esigenze pastorali delle chiese stesse. Le rimanenti parti di convento vennero o restituite alla pubblica fruizione, mediante la loro cessione in proprietà ai Comuni e/o Province, che si impegnavano ad utilizzarli per fini di pubblica utilità (uffici pubblici, ospedali, scuole, ospizi), ovvero devoluti al Demanio dello Stato che provvide a venderli mediante aste pubbliche.
     Il Fondo per il Culto, incardinato fino al 1932 nel Ministero della Giustizia e dei Culti e poi, da tale anno, nel Ministero dell’Interno, ebbe essenzialmente il compito di provvedere all’erogazione delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose disciolte, e della congrua ai parroci. Dovendo provvedere con le sue rendite a soddisfare i citati compiti istituzionali, il Fondo, per quanto riguarda la gestione degli edifici di culto rimasti nella sua proprietà, ritenne più opportuno affidarne l’uso e la gestione ordinaria e straordinaria alle stesse amministrazioni comunali e/o provinciali cui il Fondo aveva ceduto, come già detto, la proprietà dei conventi. 

    Tale situazione, così come sintetizzata, rimase immutata fino a quando nel 1985 furono stipulati i nuovi Accordi Concordatari tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica a seguito dei quali fu emanata la legge 20 maggio 1985 n.222, recante nuove disposizioni sugli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico, per effetto della quale sono venute meno quelle finalità (congrua, sovvenzioni al clero ecc.) fino ad allora affidate al Fondo per il Culto. Il nuovo contesto portò quindi alla soppressione del Fondo Culto e diede origine ad un nuovo ente denominato Fondo Edifici di Culto il quale subentrò in tutti i rapporti attivi e passivi nel patrimonio dell’estinto Fondo Culto e delle altre aziende con analoghe finalità, e a cui fu affidato l’esclusivo compito di provvedere, mediante la gestione del suo patrimonio, alla conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di proprietà.
Questa, per grandi linee, la storia degli “antecedenti” del F.E.C.

a cura del dott. Tonino Battaglia