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Nel contesto della formazione dello Stato italiano, alla fine del secolo
diciannovesimo le nuove teorie liberali e la nascente concezione laica dello
Stato portarono alla emanazione prima nel Regno di Sardegna e Piemonte, e poi
nel Regno d’Italia via via costituitosi, di una serie di norme conosciute nel
loro insieme come “legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico”. Con
tali norme, che soppressero gli ordini religiosi e altri enti ecclesiastici
incamerandone i beni, si volle restituire alla libera circolazione nel mercato
l’ingente patrimonio accumulato nel corso del tempo dagli ordini religiosi,
che aveva dato vita al fenomeno della c.d. manomorta.
A differenza di quanto avvenne in altri paesi europei
in cui lo Stato incamerò direttamente i beni degli enti soppressi, nel Regno
d’Italia l’enorme patrimonio acquisito fu affidato ad un ente distinto dallo
Stato e dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, denominato dal 1866 Fondo
per il Culto. In tal modo si volle rispettare il principio della separazione tra
Stato e Chiesa e nel contempo non far gravare sul bilancio del giovane Regno le
spese del mantenimento del clero.
Il Fondo conservò presso di se la proprietà degli
edifici sacri aperti al culto ritenuti necessari alle esigenze spirituali della
popolazione, e parte dei complessi conventuali annessi a tali edifici, perché
strettamente connessi con le esigenze pastorali delle chiese stesse. Le
rimanenti parti di convento vennero o restituite alla pubblica fruizione,
mediante la loro cessione in proprietà ai Comuni e/o Province, che si
impegnavano ad utilizzarli per fini di pubblica utilità (uffici pubblici,
ospedali, scuole, ospizi), ovvero devoluti al Demanio dello Stato che provvide a
venderli mediante aste pubbliche.
Il Fondo per il Culto, incardinato fino al 1932 nel
Ministero della Giustizia e dei Culti e poi, da tale anno, nel Ministero
dell’Interno, ebbe essenzialmente il compito di provvedere all’erogazione
delle pensioni ai membri delle corporazioni religiose disciolte, e della congrua
ai parroci. Dovendo provvedere con le sue rendite a soddisfare i citati compiti
istituzionali, il Fondo, per quanto riguarda la gestione degli edifici di culto
rimasti nella sua proprietà, ritenne più opportuno affidarne l’uso e la
gestione ordinaria e straordinaria alle stesse amministrazioni comunali e/o
provinciali cui il Fondo aveva ceduto, come già detto, la proprietà dei
conventi.
Tale situazione, così come sintetizzata, rimase immutata fino a quando nel 1985
furono stipulati i nuovi Accordi Concordatari tra lo Stato Italiano e
la Chiesa Cattolica
a seguito dei quali fu emanata la legge
20 maggio 1985 n.222, recante nuove disposizioni sugli enti ed i
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico, per
effetto della quale sono venute meno quelle finalità (congrua, sovvenzioni al
clero ecc.) fino ad allora affidate al Fondo per il Culto. Il nuovo contesto
portò quindi alla soppressione del Fondo Culto e diede origine ad un nuovo ente
denominato Fondo Edifici di Culto il quale subentrò in tutti i rapporti attivi
e passivi nel patrimonio dell’estinto Fondo Culto e delle altre aziende con
analoghe finalità, e a cui fu affidato l’esclusivo compito di provvedere,
mediante la gestione del suo patrimonio, alla conservazione, tutela e
valorizzazione degli edifici di culto di proprietà.
Questa, per grandi linee, la storia degli “antecedenti” del F.E.C.
a cura del dott. Tonino Battaglia
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